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venerdì, Ottobre 4, 2024

TAORMINA. LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI : IL PIANO E’ INCONGRUENTE, INATTENDIBILE E ILLEGITTIMO. 34 PAGINE IN CUI PUNTO DOPO PUNTO VIENE SMONTATA LA TESI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PoliticaTAORMINA. LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI : IL PIANO E’ INCONGRUENTE, INATTENDIBILE E ILLEGITTIMO. 34 PAGINE IN CUI PUNTO DOPO PUNTO VIENE SMONTATA LA TESI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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E’ arrivata nelle scorse ore a Palazzo dei Giurati la relazione della Corte de Conti che motiva la bocciatura del piano di riequilibrio finanziario. 34 pagine che nero su bianco evidenziano una manifesta incapacità amministrativa. Punto dopo punto la Corte dei Conti ha smontato la memoria presentata dall’ente mettendo in evidenza le criticità che inevitabilmente hanno condotto la Corte dei Conti a formulare un giudizio negativo sulla congruenza, attendibilità e legittimità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dall’ente.
Innanzitutto Corte dei conti bacchetta l’amministrazione comunale per la delibera n.52 del 30 dicembre 2014 con la quale sono state impegnate somme per il ripiano dei debiti fuori bilancio inseriti nel piano relativamente alle prime tre annualità.
Il collegio osserva non soltanto che la delibera di Giunta appare priva di copertura finanziaria ma che addirittura si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte dei Conti , per cui l’impegno di spesa deve essere successivo al riconoscimento del debito fuori bilancio che compete in via esclusiva al consiglio comunale.
Con riferimento all’esposizione debitoria, la sezione constata che il piano di rateizzazione dei pagamenti previsto dall’ente è privo dei necessari atti di assenso dei vari creditori.
La dilazione dei pagamenti , ricorda la Corte, non può essere unilateralmente decisa dal debitore ma presuppone il consenso dei creditori, che diviene condizione indispensabile per la manovra di riequilibrio.
In sintesi afferma la corte in presenza di debiti fuori bilanci da finanziare e da pagare in più anni, l’attendibilità e la congruenza di un piano finanziario è strettamente collegata alla previa stipulazione di idonei accordi di rateizzazione con i creditori interessati, compatibili con il piano stesso e con la relativa normativa.
In memoria, scrive la Corte, l’ente ha dedotto che i cinque creditori principali hanno consentito alla riduzione e alla rateizzazione del debito ma questo, scrive sempre la Corte, non corripsonde alla realtà, cosi come si evince da documentazione allegata alla memoria depositata il 19 giugno 2015:
Infatti IMPREPAR IMPREGILO ha rifiutato la transazione per la quale avrebbe ottenuto l’importo di 5.023.121,32 in luogo di quello di 28.428.985 derivante dal decreto ingiuntivo n.185 del 2007.
E’ vero infatti, i legge nella deliberazione della Corte dei Conti, che ha concesso la rateizzazione ma a condizione che fosse versato un importo annuo di 2.848.898 e purchè il pagamento della prima rata avvenisse entro l’anno 2014.
In realtà il comune ha contestato il maggior importo preteso non pagando la prima rata e facendo venire meno le condizioni a cui era subordinata la rateizzazione.

Quanto agli altri creditori anche in quei casi il comune non ha rispettato nessuna delle condizioni poste dai creditori stessi.
Dai dati emerge un quadro della situazione debitoria dell’ente ben più grave di quello rappresentanto nel piano di riequilibrio . Non vi è chiarezza, afferma la Corte, circa l’ammontare complessivo della situazione debitoria dell’entein relazione anche alle passività potenziali.
Ma c’è di più. L’ente nella memoria consegnata alla Corte non soltanto si limita ad esporre la situazione in maniera generica e sintetica ma ammette di aver agito contra legem, ammettendo ad esempio di aver pagato debiti fuori bilancio ancor prima del riconoscimento da parte del consiglio.
Un ulteriore criticità viene individuata dalla Corte dei Conti nei rapporti con le società partecipate. Suscita perplessità, scirve la Corte, il rapporto tra l’ente e ASM. Anche in questo caso la Corte rimprovera all’ente di aver prodotto un prospetto eccessivamente sintetico e privo di firma per illustrare i rapporti con la società a partire dal 2010.
Benchè inoltre, osserva la Corte , ASM risulti in liquidazione non è chiaro per quali motivi vi siano impegni di spesa per complessivi euro 1.177.985.
L’ente, si legge nella delibera delle corte dei conti, non ha prestato particolare attenzione alla gestione delle società partecipate e non ha avviato le necessarie forme di controllo.
L’ente ha omesso di includere nel piano l’ammontare effettivo delle passitività, sicchè ne viene compromessa l’attendibilità.
Sotto la lente d’ingradimento della Corte anche gli equilibri di cassa. Il comune versa in una cronica carenza di liquidità. E’ emblematico, osserva la Corte, il crescente ricorso all’anticipazione di tesoreria nel corso degli anni con una tendenza crescente alla mancata restituzione al 31 dicembre dell’anno di utilizzo.
Anomalie che hanno finito per snaturare nel tempo la funzione di anticipazione di tesoreria che si è trasformato in un ordinario , benchè patologico, sistema di finanziamento a breve termine.
Altra nota dolente il recupero dei tributi evasi. Anche in questo caso la Corte non può che constatare l’incapacità dell’ente a procedere al recupero dell’evasione tributaria sia a causa dell’inerzia del concessionario della riscossione sia a causa del disagio economico dei contribuenti.
Le previsioni di maggiore entrate, prospettate dall’ente attraverso l’aumento delle tasse, la riscossione dei tributi evasi e il canone di locazione degli immobili comunali, appaiono prive di concretezza e non hanno trovato riscontro nel corso del 2014 e del 2015.
E’ evidente, si legge nella delibera, che il comune ha adottato con notevole ritardo quelle misure di risanamento che dovevano essere assunte già dal 2014, al fine di garantire le coperture necessarie per il superamento della pesante situazione debitoria dell’ente.
In sintesi la carenza del riaccertamento straordinario dei residui, l’assenza di efficaci misure correttive, alcune delle quali adottate solo con grave ritardo, l’insufficenza delle valutazioni progonostiche sulla tenuta degli equilibri nel periodo di durata del piano, la scarsa attendibilità della previsione di incremento delle entrate e di riscossione delle stesse, la frequente genericità della previsione della riduzione delle spese, le incongruenze nelle modalità di realizzazione delle economie derivanti dai previsti pensionamenti rappresentano criticità che conducono inevitabilmente la Corte dei Conti a formulare un giudizio negativo sulla congruenza, attenbilità e legittimità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dall’ente.

 

piano_di_riequilibrio_finanziario_trasmissione_deliberazione_n._280-2015-PRSP.pdf

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