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Caso Pappalardo. Bolognari replica a D’Aveni

PoliticaCaso Pappalardo. Bolognari replica a D'Aveni

Oggetto: risposta a interrogazione urgente: esame situazione dott. Pappalardo.

 Nel 2001 il dott. Agostino Pappalardo presentò domanda di mobilità, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 31 marzo 2000, n. 78, che consentiva ai dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato il trasferimento nelle altre pubbliche amministrazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche. Poiché la domanda veniva presentata da un dipendente che dichiarava la qualifica di dirigente e il posto previsto nella pianta organica del Comune era riservato a un dirigente fu predisposta la delibera di Giunta n. 256 approvata il 13 luglio 2001, che accoglieva la mobilità. Ancora oggi è possibile trovare nel fascicolo personale del dott. Pappalardo un decreto del Capo della Polizia che recita: “dal 30 dicembre 2000 al dott. Pappalardo Agostino è attribuito il trattamento economico di Primo Dirigente”. Si aggiunge per chiarezza: “Al predetto funzionario compete l’indennità mensile pensionabile da Primo Dirigente”. La qualifica di dirigente sembra essere avvalorata dal decreto del Ministero dell’Interno. E, del resto, all’epoca non furono sollevate obiezioni. Com’è noto nel maggio 2002 si ebbe il cambio dell’Amministrazione. Successivamente, fu aperta un’indagine da parte della Procura della Corte dei Conti che il 28 settembre 2005 chiese al Sindaco e al Segretario del tempo di relazionare “sull’incarico, sull’eventuale annullamento della delibera, sui compensi aggiuntivi percepiti dal Pappalardo”. Il Pubblico Ministero ammoniva sulle “responsabilità che gravano su coloro che, ritardando nel porre in essere gli adempimenti richiesti, impediscono di perseguire gli autori del danno”. Il 7 ottobre 2005 il Comune di Taormina rispose dettagliatamente sulle questioni poste e, nonostante l’esplicita dichiarazione che “non è stato assunto nessun provvedimento per l’eventuale annullamento della delibera in questione, non rilevandosi alcun vizio che l’avrebbe resa illegittima”, il procedimento fu archiviato dalla stessa Procura. Pertanto, non soltanto da parte del Comune di Taormina si era venuti a conoscenza dei dubbi sollevati da parte di taluno, ma si confermava l’operato. Il Comune di Taormina ha continuato su questa strada anche dopo la pubblicazione della sentenza n. 180 del 2015 che dichiarava incostituzionali le norme che consentivano l’attribuzione di incarichi dirigenziali ai funzionari (art. 19, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. 165/2001, e art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000), sul presupposto che trattasi di carriere separate e distinte. Né può ipotizzarsi che la sentenza della Consulta non fosse conosciuta presso il comune di Taormina, vista la vasta eco da quella sentenza suscitata sulla stampa specializzata (v. rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com ed altri). Tra l’altro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24216 del 13 ottobre 2017, ribadiva che l’incarico temporaneo di mansione superiore non fa maturare il diritto alla definitiva acquisizione alla diversa qualifica. Nel frattempo, la dott.ssa Carrubba, quale responsabile dell’area amministrativa, inviò due note al Ministero dell’Interno, in data 26 ottobre 2016 e 5 maggio 2018, ottenendo in entrambi i casi la stessa risposta: “il dott. Pappalardo è cessato dal servizio quale Funzionario della Polizia di Stato” (22 novembre 2016); “il dott. Pappalardo è cessato dal servizio quale Funzionario nella carriera direttiva” (14 maggio 2018). Non si comprende come mai la determina n. 236 prende corpo soltanto alla vigilia del trasferimento della dott.ssa Carrubba e non nel 2016 o a maggio 2018. Ufficialmente il Sindaco e l’Assessore al personale dell’Amministrazione attualmente in carica leggono questi atti soltanto il 31 ottobre 2018, grazie alla nota n. 25533 a firma della Segretaria Generale. Legittimo chiedersi se gli amministratori in carica tra la prima e la seconda nota fossero a conoscenza delle stesse, ed eventualmente con quale atto formale la Segretaria Generale li aveva informati su una questione che, se ritenuta importante, non lo è soltanto adesso, ma lo era anche allora. Il Sindaco e l’Assessore al personale, senza esprimere giudizi sul contenuto della determina n. 236 della dott.ssa Carrubba, intendono dar corso alla stessa. Eventualmente dovrà essere l’interessato a ricorrere alla Magistratura amministrativa o del lavoro, la quale potrà annullare o, viceversa, convalidare la determina n. 236. In questa ottica il Sindaco ha trasmesso, con nota del 20 novembre 2018, la determina stessa al responsabile dell’area finanziaria e al segretario subentrato, per quanto di loro competenza. Il responsabile dell’area finanziaria ha provveduto alla rideterminazione della retribuzione, in via cautelare, secondo i contenuti del contratto allegato alla suddetta determina, così come comunicato in data 26 novembre 2018 con nota prot. 27712. In accordo col Segretario Generale è stata data disposizione all’ufficio trattamento economico di effettuare i conteggi per il recupero delle somme, non coperte da termine prescrizionale, corrisposte in eccedenza. Risulta pertanto del tutto falso quanto asserito nell’interrogazione, secondo la quale “il Sindaco pur essendo a conoscenza delle gravi irregolarità, non ha adottato nessun provvedimento in merito, consentendo altresì il perpetuarsi del danno erariale connesso all’esborso stipendiale”. Nell’interrogazione vi è un altro, laddove si afferma che la delibera n. 256 del 2001 “è illegittima”. Infatti, nella determina della stessa dott.ssa Carrubba non si fa alcun cenno a tale vizio. Anzi, in un passaggio si afferma che la delibera della Giunta del 2001 “è errata nella parte in cui stabilisce di applicare…”. Ora, è del tutto evidente che “errata in parte” non equivale a “illegittima”. Tant’è che la Segretaria generale ha inteso con la sua determina completare e perfezionare quanto stabilito dalla delibera stessa. Altrettanto falsa è l’affermazione secondo la quale “il Sindaco ha recato pregiudizio all’ente consistente nel consentire al dott. Pappalardo di percepire il trattamento economico da dirigente”. Infatti, è ben chiaro nella giurisprudenza che il trattamento economico di un pubblico dipendente può corrispondere a quello del livello superiore, qualora si svolgano le funzioni superiori, comprese quelle di dirigente. E questo, nonostante soggettivamente il pubblico dipendente non abbia la qualifica superiore. Del resto, con la mobilità dal Ministero dell’Interno al Comune di Taormina il dott. Pappalardo è andato a ricoprire un posto da dirigente, posto da dirigente che ancora oggi esiste nell’organigramma dell’ente, così come confermato con la delibera della Giunta Municipale n. 5 del 17 gennaio 2018, avente per oggetto “Organigramma dei servizi dell’ente: modifica area delle posizioni organizzative”. Corre l’obbligo, inoltre, di ricordare che da parte del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, in data 4 aprile 2018 è stata pronunciata una sentenza a favore del dipendente Pappalardo, proprio sulla quantificazione della retribuzione. Con sentenza n. 643 il Comune di Taormina è stato condannato “al pagamento della somma di € 12.712,64 a titolo di differenze retributive per l’anno 2008 e della somma di € 11.865,36 a titolo di differenze retributive relative al periodo gennaio/giugno 2009, oltre interessi legali”. Tale sentenza è stata determinata dal ricorso al giudice del lavoro da parte del dipendente Pappalardo a seguito del “provvedimento sindacale n. 39 del 29 agosto 2008” modificativa in pejus della “retribuzione di posizione dei dirigenti”. Ne deriva che, secondo il Tribunale di Messina, era legittima la retribuzione di posizione da dirigente del dott. Pappalardo, tant’è vero che se ne è condannata persino la sua riduzione. Inoltre, proprio in relazione a questa causa, il Comune, attraverso il suo legale, avv. Enzo Petralia, in una memoria del 26 aprile 2017, aveva sollevato la questione della qualifica al momento dell’assunzione, così come aveva eccepito la insussistenza del contratto. Tutte argomentazioni suggerite all’avvocato da fonti interne al Comune, ma che non hanno trovato nel giudice del lavoro alcuna accoglienza. Anzi. Del resto, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 643/18 per un importo totale di 28.918,59, in favore del dott. Pappalardo, è stato riconosciuto dalla dott.ssa Carrubba, in qualità di responsabile dell’area amministrativa, con nota n. 25021 del 26 ottobre 2018. Circa la presunta assenza di un contratto regolarmente sottoscritto a seguito della delibera del 2001 si rileva che al punto 6) del dispositivo della delibera di Giunta n. 256 del 2001 si recita: “Dare al presente provvedimento valore contrattuale e, pertanto, autorizzare la sottoscrizione di esso da parte del Sindaco e dell’interessato a titolo di accettazione di tutte le condizioni e termini nel medesimo contenuti così come consentito dalle norme del codice civile”. Infatti, il 20 luglio 2001 veniva sottoscritto un documento, in allegato alla delibera del 13 luglio, da parte del sindaco, del dirigente Pappalardo e del segretario generale, sul quale è scritto: “Firma che si appone sul presente atto a titolo di accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute, così come consentito dalle norme del Codice Civile”. Pertanto, appaiono false le affermazioni sulla mancanza del contratto. Sulla richiesta di dimissioni, irrituale nel contesto di una interrogazione, si ritiene che sognare a occhi aperti è probabilmente una perdita di energie e di tempo; tuttavia, è un diritto che non si può negare a nessuno.

Taormina, 27 novembre 2018 prof. Mario Bolognari

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