Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA
ORDINANZA N° 114/2017
Località: Taormina (ME)
Data: dal 15 novembre 2017 al 16 novembre 2017
Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Messina:
VISTA la legge n. 121 del 1 Aprile 1981 sulle attribuzioni del Ministero dell’Interno – Autorità
nazionale di pubblica sicurezza, sul ruolo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sulle responsabilità affidate in ambito provinciale al Prefetto
per le funzioni di coordinamento generale ad al Questore per le funzioni di coordinamento tecnicooperativo
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Forze di Polizia, nonché dell’impiego a tal
fine della forza pubblica e delle altre forze poste a sua disposizione;
VISTO il D.lgs. n. 177 del 19 Agosto 2016 – Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, che attribuisce in via esclusiva al Corpo GDF le funzioni di polizia in mare;
VISTO il piano dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a mare relativi al G7 delle “Pari
opportunità“ di Taormina;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del Regolamento di
esecuzione al Codice della Navigazione;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare, secondo le indicazioni fornite dagli enti competenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, l’uso del demanio marittimo e dei relativi approdi, con
particolare riguardo al porto di Giardini Naxos, in occasione del G7 delle “Pari opportunità“ di
Taormina;
RENDE NOTO
in relazione al G7 delle “Pari opportunità“, che avrà luogo a Taormina (ME) il 15 e 16 novembre
2017, negli specchi acquei antistanti il territorio dei Comuni di Giardini Naxos, Taormina e
Letojanni, è individuata una zona marittima soggetta a particolare sorveglianza delimitata dai
seguenti punti di coordinate geografiche (Datum WGS 84’):
(1) Lat. 37°52’43’’N – Long. 015°18’22’’E;
(2) Lat. 37°51’48’’N – Long. 015°21’06’’E;
(3) Lat. 37°47’45’’N – Long. 015°17’18’’E;
(4) Lat. 37°48’37’’N – Long. 015°15’40’’E.
M_INF.CPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0026490.08-11-2017
meglio evidenziata nella seguente figura 1, costituita dallo specchio acqueo immediatamente
prospiciente il promontorio di Taormina. Detta zona, di forma poligonale, ha un’estensione
longitudinale pari a circa 5 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 2 miglia nautiche e trova
corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri, includendo al suo interno l’intera area portuale di
Giardini Naxos:
· zona nord: Hotel San Pietro – Letojanni;
· zona sud: stabilimento balneare Lido Recanati Beach – Giardini Naxos.
All’interno della predetta area tutte le unità navali in transito dovranno procedere con la massima
cautela, mantenendo ascolto continuo sul canale 16 VHF e prestando la massima attenzione alle
segnalazioni/intimazioni che potrebbero essere fatte da bordo dalle unità navali delle forze di
polizia e militari presenti in zona. Tutte le unità in transito potranno essere sottoposte a
controllo/ispezione da parte delle unità navali delle forze di polizia e militari ivi presenti.
(Figura 1)
ORDINA
Art. 1 – Disposizioni per il Porto e Rada di Giardini Naxos
1. Nel periodo compreso tra le ore 00.01 del 12 novembre 2017 e le ore 23.59 del 16
novembre 2017, nel tratto di banchina compreso tra la testata del molo commerciale ed il
relitto posto a circa 70 metri dalla testata medesima, come meglio evidenziato nella relativa
planimetria (figura 2), sarà vietato l’ormeggio a qualsiasi unità navale al fine di assicurare, per
eventuali esigenze organizzative o per emergenze, idoneo posto d’ormeggio alle unità delle
forze di polizia e militari impegnate nella gestione dell’evento di cui al “Rende noto”.
Nel medesimo periodo, l’area portuale prospiciente il tratto di banchina sopra individuato,
come evidenziato in figura 2, è interdetta al transito pedonale e di qualunque autoveicolo.
(Figura 2)
Art. 2 – sanzioni
Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo, i contravventori alla
presente ordinanza saranno puniti:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n°171/2005;
b) negli altri casi, ai sensi degli artt. 1174 – 1231 del Codice della Navigazione;
c) ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione per violazioni riguardanti l’uso del demanio
marittimo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Messina lì 08 novembre 2017
f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nazzareno LAGANA’